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ABF tra gli enti del Terzo settore


In data 21 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione delle modifiche al fine di conformare lo Statuto della Fondazione alla normativa del Terzo settore (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). In conseguenza di tale modifica statutaria e della successiva iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), avvenuta in data 20 maggio 2022, la Fondazione ha assunto la denominazione di Fondazione Andrea Bocelli ente filantropico.

La collocazione tra gli enti del Terzo settore e, nello specifico, l’iscrizione nella sezione dedicata ai cc.dd. “enti filantropici” nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risponde all’esigenza della Fondazione di dotarsi di una specifica identità all’interno del panorama non profit.

La qualifica di ente filantropico rispecchia a pieno l’identità della Fondazione e la sua “attitudine” istituzionale a raccogliere, gestire e erogare fondi da destinare per la realizzazione di iniziative e interventi di interesse generale.

L’ingresso nel RUNTS come ente filantropico ha rappresentato un passo decisivo per ABF al fine del suo inquadramento in una categoria definita, riconosciuta e riconoscibile anche in termini di trasparenza nei confronti dei propri stakeholder.

Incentivi fiscali per i donatori di ABF


In ragione della sua qualità di ente filantropico del Terzo settore, le persone fisiche, società ed enti che effettuano erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ABF godono di specifici incentivi di carattere fiscale.

In particolare, per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile in misura pari al 30% degli oneri sostenuti, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 o “Codice del Terzo settore”) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza limiti massimi di importo, con possibilità di portare in avanti l’eventuale eccedenza nei quattro periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 83, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017).

Per enti e società, l’erogazione liberale è deducibile per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato con possibilità di portare in avanti l’eventuale eccedenza nei quattro periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare (art.83, comma 2 del D.Lgs. 117/2017).

I benefici previsti dall’art. 83 del Codice del Terzo settore non possono essere cumulati né tra loro, né con altre misure agevolative previste a titolo di detrazione o deduzione di imposta per le medesime erogazioni.

Adempimenti per fruire delle agevolazioni sulle erogazioni liberali in denaro


Il versamento deve essere eseguito attraverso banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento tracciabili (di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 241 del 1997). Le agevolazioni non spettano per le erogazioni effettuate in contanti. In particolare:

  • per le donazioni effettuate con bonifico (bancario/postale), il versamento deve risultare dalla relativa ricevuta;
  • per le donazioni effettuate tramite carte di credito, debito o prepagate, il versamento deve risultare dall’estratto conto emesso dalla società che le gestisce.

Adempimenti per fruire delle agevolazioni sulle erogazioni liberali in natura


Ove la donazione abbia ad oggetto beni in natura e sia effettuata al di fuori dell’attività di impresa, la misura dell’agevolazione fiscale spettante in termini di detrazione o deduzione è determinata in base al valore normale del bene. Vale a dire il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi (art. 9 TUIR).

Se il valore del bene oggetto di donazione dovesse risultare superiore a 30mila euro o nel caso in cui, per la particolare natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi, è necessaria una perizia giurata di stima antecedente di non oltre 90 giorni il trasferimento, che attesti il valore della liberalità effettuata.

Per le imprese occorre distinguere nel caso in cui il bene oggetto di donazione sia un bene merce o strumentale all’attività d’impresa. Ove la liberalità abbia ad oggetto un bene strumentale l’ammontare della deduzione è determinato in base al costo residuo non ammortizzato del bene al momento del trasferimento. Nell’ipotesi di erogazione liberale di beni merce, per la determinazione dell’importo deducibile occorre invece fare riferimento al minor valore tra il valore normale e quello attribuito alle rimanenze ai sensi dell’art. 92 del TUIR. In queste ultime ipotesi, non è necessario acquisire la perizia giurata di stima, neppure in caso di valore eccedente i 30.000 euro, essendo il valore di riferimento ricavabile con sufficiente precisione dalle scritture contabili del soggetto donante.

L’atto di donazione del bene in natura deve in ogni caso risultare da un documento scritto contenente una dichiarazione del soggetto donante, dalla quale emerga una descrizione analitica dei beni e del loro valore, e una dichiarazione di Fondazione, con cui si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.